I CREDITI ECM 2020 DEVONO ESSERE CONSIDERATI ASSOLTI PER TUTTE LE PROFESSIONI DEL SISTEMA DI FORMAZIONE CONTINUA
La riunione della Consulta permanente delle Professioni Sanitarie e Socio-sanitarie del 28 maggio, presieduta dal ministro Roberto Speranza, aveva riconosciuto la necessità di ritenere assolto l’onere formativo di 50 crediti ECM relativo all’anno 2020 per tutti gli iscritti all’Albo delle professioni sanitarie e socio sanitarie.
Di diversa formulazione invece l’emendamento approvato dal Senato nel decreto Scuola che ha ricompreso solo alcune professioni. Il testo è limitato infatti ai medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l’attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell’emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale ».
La discriminazione e la richiesta di modificare il testo, evidenziata anche in una nota al Ministro, sarà discussa nella prossima riunione della Commissione Nazionale ECM programmata per il prossimo 11 giugno e alla quale parteciperà il presidente Fnovi Gaetano Penocchio.